Art. 2.

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, apporta le modifiche necessarie alle tabelle previste dall'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, al fine di adeguarle a quanto disposto dall'articolo 14 del medesimo testo unico, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Direzione generale per le politiche sulle dipendenze del Ministero della solidarietà sociale.